Cosa è e come funziona il cosiddetto Tribunale dei Ministri
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Con il termine Tribunale dei Ministri si indica comunemente una sezione specializzata del tribunale distrettuale competente per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni (i cosiddetti reati ministeriali). Di qui la locuzione Tribunale dei Ministri, che deriva dalla funzione svolta da detta sezione di tribunale, sebbene la legge non usi mai una simile espressione.(art. 7, comma 1).
La normativa di riferimento è la Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Detta legge ha modificato, tra gli altri, l’art. 96 della Costituzione che, in precedenza, prevedeva che, per i reati commessi nell’esercizio delle relative funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri e i singoli ministri potessero essere messi in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicati dalla Corte costituzionale in una speciale composizione.
Il testo vigente dell’art. 96 della Costituzione, riportato a seguire, prevede che ministri e presidente del Consiglio dei Ministri , anche se cessati dalla carica, siano sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale (che è la citata legge n. 1/1989 che ha modificato lo stesso art. 96 Cost.).
Articolo 96 Costituzione
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Struttura del Tribunale dei Ministri
Presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto di Corte d'Appello è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o qualifica superiore (art. 7 L. 1/89, comma 1).
Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età. Il tribunale dei ministri è competente per tutti i reati ministeriali commessi nel distretto ove è istituito.
Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione fino alla definizione del procedimento (art. 7 L. 1/89, comma 2).
Procedimento davanti al Tribunale dei Ministri
- Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio riceve rapporti, referti e denunce relative al Ministro e/o il Presidente del Consiglio e, senza svolgere indagini, trasmette gli atti al Tribunale dei Ministri entro 15 giorni. (art. 6 L. 1/89)
- Entro 90 giorni il Tribunale dei Ministri compie le indagini preliminari e decide per l’archiviazione – non impugnabile – o per la trasmissione al Procuratore affinché chieda l’autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza (art. 8, 1 comma).
Va precisato tuttavia che, prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini. In tal caso il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni (art. 8, 3 comma). - La Camera di appartenenza può negare l’autorizzazione se reputa che il Ministro o il Presidente del Consiglio abbiano agito per l’interesse dello Stato o per il preminente interesse pubblico (art.9, comma 3).
- Se invece viene approvata l’autorizzazione a procedere, il giudizio di primo grado spetta al Tribunale ordinario del capoluogo di corte d’appello competente per territorio e segue l’iter ordinario.
Natura e funzione del Tribunale dei Ministri
Il Tribunale dei Ministri non giudica quindi i Ministri o il Presidente del Consiglio ma svolge una funzione di filtro (sebbene non equiparabile a quella del GIP), prima che la denuncia pervenga alla Camera di appartenenza per il voto in ordine all’autorizzazione a procedere.
Il collegio che forma il Tribunale dei Ministri costituisce un unicum nel nostro ordinamento in quanto si configura, al medesimo tempo, sia come organo investigativo che giudicante. A differenza di quanto accade nel caso del Tribunale della libertà o del Giudice delle indagini preliminari, il Tribunale dei Ministri può compiere materialmente le indagini preliminari e, nello stesso tempo, valutarle anche nel merito.
Il Tribunale dei Ministri si pone, pertanto, come organo interlocutorio del PM in senso inverso rispetto a quanto normalmente accade nel processo penale dove, come è noto, la valutazione dell’esito delle indagini è demandata ad un organo giurisdizionale indipendente rispetto alla pubblica accusa, il GIP, privo, peraltro, del potere di giudicare la responsabilità penale del soggetto indagato in ordine al fatto ascrittogli in sede di udienza preliminare.
Chi giudica i ministri ed il Presidente del Consiglio
Il giudizio, nel merito, in ordine ai reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni non spetta dunque al Tribunale dei Ministri. Detto collegio, come visto svolge solo un controllo iniziale in ordine alla fondatezza della notizia di reato e, se richiesto dal Procuratore della Repubblica, effettua nuove indagini prima della definitiva archiviazione.
Il giudizio vero e proprio, una volta ricevuta l’autorizzazione delle camere, è di competenza, in primo grado, del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio.
Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all’articolo 7della legge 1/1989 ovvero del cosiddetto Tribunale dei Ministri nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento (art. 11).