Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale di cui all’art. 413 c.p.c. deve intendersi in senso lato, in armonia con la “mens legis”, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione però che l’imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.
Pertanto, costituisce dipendenza aziendale anche l’abitazione del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dell’impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l’espletamento della prestazione lavorativa.
Per poter considerare l’abitazione del dipendente una terminazione dell’impresa è necessario che l’imprenditore, per sua consapevole scelta, abbia indirizzato un sia pur modesto complesso di beni, di sua o di altrui proprietà, all’esercizio dell’attività imprenditoriale ivi collocando il lavoratore per lo svolgimento dell’attività concordata.
Cassazione civile, sez. VI, 8 marzo 2014, n. 6253