Secondo l’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l’avviso di accertamento ai fini irpef che non riporti le aliquote applicate – ma contenga solo l’indicazione di quelle minima e massima – viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui all’art. 42 del DPR 600/73 nonché della funzione di tutela del diritto di immediato e agevole controllo che al contribuente deve essere consentito in quanto, secondo detta norma, la pretesa fiscale deve manifestarsi con esplicitazione dell’imponibile accertato, delle aliquote applicate su ciascun importo imponibile e delle imposte liquidate.
Il contribuente deve essere infatti posto nelle condizioni di comprendere agevolmente le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito senza dover ricorre ad un esperto. Un siffatto accertamento incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal 3 comma dello stesso articolo 42 senza che sia consentita una valutazione di merito circa l’incidenza che essa abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente. (cfr ex pluribus Cass. sez. trib., 27 giugno 2005, n. 13810).
Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 7 dicembre 2011, n. 26430