Lo stato di ebbrezza può essere validamente contestato anche laddove non vi siano le rilevazioni a mezzo etilometro.
Sussiste, Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la possibilità di inferire esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell’accertamento mediante test, il reato di cui all’art. 186 c.d.s. nelle sue differenti specie, anche con riguardo alle Ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolmetrici, purché la decisione risulti sorretta da congrua motivazione.
Uno di questi elementi sintomatici è indubbiamente l’incapacità del soggetto di collaborare con gli accertatori nell’effettuare i rilievi con l’etilometro proprio in ragione del suo stato di ebbrezza, al punto da non riuscire a soffiare nell’apparecchio.
Cassazione penale, sez. IV, 27 maggio 2013, n. 22644