La pronuncia in epigrafe ha origine dal rigetto da parte dell’INPS della domanda di riconoscimento della indennità di accompagnamento avanzata da genitori di cittadinanza extracomunitaria non in possesso della carta di soggiorno (ora denominata permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) in favore del figlio minorenne, malgrado la sussistenza dei presupposti medico-legali per il riconoscimento della provvidenza. La normativa censurata, prima della declaratoria di incostituzionalità, subordinava l’erogazione dell’assegno sociale in favore dei cittadini extracomunitari alla condizione che gli stessi fossero in possesso, oltre che dei requisiti sanitari prescritti, della carta di soggiorno, per il cui ottenimento è necessaria la regolare presenza nel territorio della Repubblica per almeno cinque anni. Un siffatto criterio distintivo, fondato sul requisito meramente temporale della durata del soggiorno, comporta ad avviso della Corte un’ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in evidente contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della CEDU. D’altronde, come messo in evidenza dalla Corte, l’istituto in esame, presupponendo condizioni di salute di tale gravità da impedire al soggetto assistito di compiere gli atti quotidiani della vita, rappresenta uno strumento indispensabile per assicurare le minime esigenze di vita e la funzione di ausilio per il nucleo familiare dell’invalido che esso è chiamato a svolgere, ove negata in base a requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, conduce alla violazione di fondamentali principi costituzionali, in primis il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), “nella parte in cui subordina la concessione della indennità di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno, e dunque anche al requisito della durata del soggiorno medesimo nel territorio dello Stato”, i cittadini extracomunitari avranno pertanto la facoltà di presentare domanda per l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento pur se regolarmente presenti sul territorio italiano da meno di cinque anni.
Corte Costituzionale, 15 marzo 2013, n. 40