Ai sensi dell’art. 571 c.p.c. l’offerta per l’acquisto deve essere proposta personalmente o a mezzo di “procuratore legale” anche a norma dell’art. 579, ultimo comma, c.p.c.
Il termine procuratore legale non va inteso nel senso di soggetto munito di procura speciale bensì come avvocato e ciò in quanto, a norma della L. n. 27 del 1997, art. 3 “il termine “procuratore legale” contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine “avvocato”.
Analoga sostituzione da intendersi operata nell’art. 579 c.p.c., secondo cui “i procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare”, relegando in tal modo – come osservato dal Tribunale – in una posizione marginale la possibilità che in sede di vendita all’incanto possa presentare offerte il procuratore non esercente la professione forense.
In particolare la Corte ha rilevato che nella vendita senza incanto la delicatezza delle scelte che l’offerente è chiamato ad assumere (valga, per tutte, la scelta di partecipare all’eventuale gara) rendono non irrazionale l’opzione legislativa adottata per la relativa disciplina, richiedendo la figura tecnica di un legale, ove l’offerta non sia presentata personalmente.
In definitiva, laddove l’offerta non sia presentata personalmente, nella vendita senza incanto non è sufficiente farsi rappresentare da un soggetto munito di procura, ma è necessariamente richiesta la figura tecnica di un avvocato.