«L’estinzione di ogni effetto penale determinata, per dettato dell’art. 47 comma dodicesimo dell’Ordinamento Penitenziario, dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle condanne relative non possa tenersi conto agli effetti della recidiva, discendendo tale conseguenza dalla previsione dell’art. 106 del Codice Penale».
Cassazione penale, sez. unite, 15 febbraio 2012, n. 5859