Non è consentita l’attività di affittacamere in condominio se il regolamento condominiale vieta le attività commerciali
L’attività di affittacamere deve essere assimilata a quella imprenditoriale alberghiera, in quanto tale attività, pur differenziandosi per le sue modeste dimensioni, presenta natura analoga, comportando, non diversamente da un albergo, un’attività imprenditoriale, un’azienda ed il contatto diretto con il pubblico.
Si tratta, infatti, di una attività che richiede non solo la cessione in godimento del locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni (luce, acqua, ecc.), ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno (Cass. n. 704/2015);
Per tale ragione a fronte di un divieto d’esercizio di attività commerciali previsto dal regolamento di condominio è stata ritenuta contraria a detto regolamento anche l’attività di affittacamere, a nulla rilevando il fatto che detta attività non figurasse nell’elenco (esemplificativo) delle specifiche attività vietate.
Cassazione civile sez. II, 7 ottobre 2020, n. 21562