“l’agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell’art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente – suo diretto preposto – quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite; se invece le condotte del su-bagente esorbitano dalle predette incombenze, l’agente è responsabile in applicazione del principio dell’apparenza del diritto, purchè sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l’atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto” (Sez. 3, Sentenza n. 23448 del 04/11/2014, Rv. 633233).
Massima tratta da: Estratto della sentenza