Il tentativo di risanamento e rilancio di Alitalia si è sviluppato in due fasi: la prima ha consistito in una procedura competitiva indetta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la cessione del capitale pubblico della Compagnia di bandiera, in base alle disposizioni, in materia di dismissioni delle partecipazioni pubbliche, di cui al DL 31.5.1994 n. 332 convertito nella L. 30.7.1994 n. 474; la seconda fase, gestita direttamente da Alitalia con i suoi Organi sociali e di intesa con i suoi advisors, ha avuto ad oggetto la ricerca, in una logica imprenditoriale, di operatori economici con i quali realizzare obiettivi di integrazione e partnership industriale. Esauritasi infruttuosamente la fase pubblicistica, Alitalia ha individuato un interlocutore privilegiato in Air France-KLM, nell’ambito dei contatti sviluppatisi nella seconda fase.
Sennonché, AP Holding ha adito il TAR del Lazio prima ed il Consiglio di Stato poi in sede di gravame, denunciando presunte disparità di accesso alle informazioni occorrenti alla predisposizione di un’offerta pubblica ed, altresì, dolendosi della carenza di trasparenza e delle condizioni discriminatorie ed anticoncorrenziali che si sarebbero determinate a causa della decisione di Alitalia, avallata dal Governo, di intavolare un canale di trattativa esclusiva con la cordata francese.
Tali addebiti vengono perentoriamente respinti dal Consiglio di Stato il quale, nella sentenza in esame, nel disporre il rigetto dell’appello, fa la cronistoria della vicenda Alitalia. Per l’esattezza, il Collegio osserva che la Società appellante non è stata posta in condizione di svantaggio rispetto ai propri competitori, ma si deve all’opposto ritenere che essa abbia goduto di un surplus di informazioni, avendo partecipato, al contrario di altri – e segnatamente di Air France – alla procedura competitiva tenutasi in precedenza per la cessione delle quote di partecipazione pubblica ed avendo, pertanto, avuto accesso ad una gran quantità di dati e documenti relativi alla situazione patrimoniale ed alle esigenze industriali della Compagnia di bandiera.
Il Collegio dimostra, inoltre, come dalle vicissitudini susseguitesi nel corso della trattativa, delle quali in sentenza viene fatto un puntuale riepilogo, non possa in alcun modo desumersi una restrizione della concorrenza a favore di Air France; difatti, nella specie, il problema era di individuare, prima della formulazione di un’offerta pubblica vincolante, un piano industriale che fosse il più possibile funzionale agli obiettivi di risanamento e rilancio di Alitalia.
A tanto serviva la conduzione di una trattativa in esclusiva con la cordata francese, ma del medesimo trattamento la stessa AP Holding si sarebbe giovata, se la sua proposta non fosse stata giudicata inadeguata già nella fase di valutazione delle offerte non vincolanti.
Il Consiglio di Stato chiosa polemico sulla bagarre mediatica agitata circa la riduzione programmatica del traffico aereo di Alitalia sullo scalo di Malpensa, precisando che la decisione di ridimensionare il ruolo di Malpensa non è riconducibile alle previsioni strategiche di Air France, ma è stata assunta contestualmente al progetto industriale approvato il 7.9.2007 dal Consiglio di Amministrazione di Alitalia.