Il contratto pubblico di appalto, ove sopravvenga l’annullamento in sede giurisdizionale della presupposta aggiudicazione, diviene inefficace, giacché il programma negoziale, in tal caso, entra in una condizione di inidoneità funzionale data dal fatto che esso viene inciso, ad externo, da interessi di rango poziore incompatibili con l’interesse negoziale.
Tuttavia, la cd. inefficacia successiva non propaga i suoi effetti alle prestazioni medio tempore effettuate dall’impresa originaria aggiudicataria la quale ha diritto, quindi, al pagamento delle prestazioni eseguite sulla base del contratto divenuto, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, ormai inefficace (cfr. conf. fra le più recenti, in tema, TAR Lombardia Brescia, 22.1.2008, n. 1396).
È di estremo interesse rilevare come il Consiglio di Stato, nella specie, dichiarando l’inefficacia del contratto, assuma implicitamente attratta nella giurisdizione esclusiva del GA la declaratoria del caso; in aperto contrasto con la Cassazione la quale, da ultimo, ha ritenuto appartenere alla giurisdizione del GO la domanda volta ad ottenere tanto la dichiarazione di nullità, quanto quella di inefficacia o l’annullamento del contratto di appalto, a seguito dell’annullamento della delibera di scelta di un altro contraente (cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite, 28.12.2007, n. 27169).A
Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490