L’atto di annullamento d’ufficio in via di autotutela di un precedente provvedimento amministrativo deve esplicitare nella sua parte motiva la valutazione comparativa degli interessi configgenti e la motivazione deve essere tanto più ampia e precisa quanto maggiore sia il lasso di tempo decorso dall’adozione dell’atto da annullare e robusto possa apparire l’affidamento ingenerato nel privato.
L’atto di autotutela è quindi legato, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 1, legge 241 del 1990, ai seguenti elementi:
1) obbligo della motivazione;
2) presenza di ragioni concrete, non riconducibili al mero ripristino della legalità;
3) valutazione dell’affidamento del destinatario, tenendo conto del tempo trascorso dalla data della sua adozione;
4) rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale;
5) adeguata istruttoria.
Consiglio di Stato, sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 781