In sede di concorso a posti di pubblico impiego con esami scritti, al fine del rispetto della regola dell’anonimato, ciò che rileva è l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione e non l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile. Tale condizione ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta. In tal caso a nulla rileva che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato. (Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2013, n. 102; nello stesso senso Cons. St., Sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5114; Cons. St., Sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5511)