Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536
L’anziano sottoposto ad amministrazione di sostegno può sposarsi con la badante se il divieto di matromonio non è stato previsto dal giudice ex art. 411 u.c. del codice civile
I figli non possono impugnare il matrimonio che il padre ultraottantenne, beneficiario di amministrazione di sostegno, ha contratto con la badante.
Il divieto di contrarre matrimonio può essere imposto soltanto per via di interdizione e da tale circostanza deriva la possibilità di impugnare l’atto ex art. 119 cod. civ.
Diversamente, come ritiene anche la dottrina prevalente, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva in il diritto di contrarre matrimonio, sicché sarebbe recisamente da escludere una invalidazione del matrimonio operata ex post attraverso l’art. 119 c.c..
Tanto più, come pure è stato osservato, che la regola in materia matrimoniale è quella della incoercibile libertà di contrarre matrimonio, sicché essa non può subire limitazioni, come tali intollerabili, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Pur tuttavia, ritiene la Corte, mantenendo il fuoco puntato sul best interest dell’amministrato ciò non esclude a priori che, in circostanze particolarmente stringenti ovvero eccezionalmente gravi, possa essere imposto anche all’amministrato il divieto di matrimonio se, come stabilisce l’art. 411 c.c., u.c., ciò sia conforme all’interesse dell’amministrato stesso.
Art. 119 Cod. Civ. Interdizione
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta.
L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.
Art. 411 Cod. Civ. Norme applicabili all’amministrazione di sostegno.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
Cassazione civile, sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536