Appalti pubblici: nell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa la prevalenza del peso dato al prezzo rispetto al peso dato alla qualità deve mantenersi nei limiti della ragionevolezza.
Nel criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa si tiene conto di una pluralità di elementi, anche qualitativi, e non solo del prezzo offerto. Spetta al bando di gara, di volta in volta, stabilire il peso di ciascuna componente dell’offerta, e dunque il relativo punteggio per il prezzo e gli elementi qualitativi. La disciplina vigente non stabilisce ex ante se debba avere importanza preponderante il prezzo, o viceversa i fattori qualitativi.
La scelta del peso relativo di ciascun elemento è rimessa caso per caso alla stazione appaltante, a seconda delle peculiarità specifiche dell’appalto, e dunque dell’importanza che, nel caso concreto, ha il fattore prezzo o l’elemento qualità.
Tale scelta, ampiamente discrezionale, è sindacabile solo se palesemente illogica, irragionevole, travisata. La prevalenza del peso dato al prezzo rispetto al peso dato alla qualità deve mantenersi nei limiti della ragionevolezza.
Nel caso di specie, trattandosi di un servizio piuttosto semplice, è stata ritenuta teoricamente ragionevole una ripartizione nel bando di un peso pari al 60% al fattore prezzo contro il 40% delle altre componenti dell’offerta. Tuttavia le concrete modalità applicative nella ponderazione dei due fattori andavano ad alterare il rapporto 60 – 40 fra i due elementi attribuendo al fattore prezzo un peso sproporzionato rispetto al fattore qualità. Sproporzione che esulando dai limiti di una scelta ragionevole, rende illegittimo il bando.
Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5100