Gli apparecchi da gioco che riproducono in tutto o in parte le regole del poker sono vietati
L’art. 110 del TULPS nel definire le caratteristiche degli apparecchi o congegni da gioco che sia lecito installare nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati a ciò autorizzati, al comma 7-bis esclude che detti apparecchi e congegni possano riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali e ciò benché detti apparecchi rispettino i requisiti tecnici e strutturali previsti per gli apparecchi da gioco al precedente comma 7.
La norma dell’art. 7-bis, introdotta dal legislatore del 2003 con palesi finalità di ordine pubblico in considerazione della particolare attrattiva esercitata sugli utenti da giochi che, seppur non di azzardo agli effetti degli artt. 718 e 719 c.p., ne evocano comunque le principali regole, ha carattere di norma di chiusura o “di sbarramento” imponendo un ulteriore requisito negativo ai fini della liceità dei giochi da intrattenimento, che risulta assorbente rispetto a tutti gli altri.
In altri termini gli apparecchi da gioco, quand’anche conformi alle prescrizioni di cui al comma 7, ove riproducenti, in tutto od in parte le regole fondamentali del poker, sono comunque vietati.
Art. 110 comma 7-bis RD 733/1931
Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all' articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004 (Comma aggiunto dall’articolo 39, comma 7-bis, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dall’articolo 4, comma 195, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successivamente modificato dall’articolo 104, comma 1, lettera a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.) .
Cassazione civile, sez. II, 21 ottobre 2010, n. 21637