Non è violato il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” – per cui il Giudice dell’impugnazione non può decidere su di un punto o capo del provvedimento impugnato se lo stesso non è stato dedotto nell’atto d’appello – se la decisione si fonda su ragioni diverse da quelle dedotte dall’appellante.
L’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione.
Pertanto, non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall’appellante le quali appaiono, tuttavia, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico (Sez. 2, Sentenza n. 397 del 16/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 443 del 11/01/2011).