Se l’interdetto o l’inabilitato hanno occultano maliziosamente il proprio status non può essere invocata, per un’applicazione analogica, la norma di cui all’art. 1426 cod. civ., in forza della quale non è annullabile il contratto concluso dal minore che con raggiri abbia occultato la propria età.
Tale disposizione, stabilendo la deroga all’annullabilità per incapacità legale esclusivamente con riferimento al minore che con raggiri abbia dolosamente occultato la propria età, è norma di carattere eccezionale ed è perciò di stretta applicazione, cosicché non può essere estesa ad altre ipotesi non espressamente previste.
D’altra parte, la condizione del minore non è certamente equiparabile a quella dell’interdetto o dell’inabilitato, posto che il minore può essere naturalmente capace di intendere di volere tant’è vero che l’art. 98 cod. pen. subordina l’imputabilità del minore che abbia compiuto i quattordici anni alla verifica di tale condizione. Peraltro, il malizioso occultamento dello stato di incapacità da parte dell’interdetto o dell’inabilitato appare difficilmente conciliabile con lo stato in cui i medesimi versano, posto che tale condotta postula la lucida rappresentazione del proprio stato e la consapevole volontà diretta a mascherarlo, comportamenti che, da un lato, appaiono in contrasto con la incapacità di cui sono affetti i predetti e che invece sono pienamente configurabili nel minore che per la sua precocità dimostri una particolare maliziosità.
Cassazione civile, sez. II, 4 luglio 2012, n. 11191