«L’apprendistato è, per espressa definizione legislativa (L. 25 del 1955, art. 2), un rapporto di lavoro “speciale”. La specialità deriva dal fatto che “l’imprenditore e obbligato ad impartire o far impartire, nella sua impresa, all’apprendista, assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima” (ivi). L’insegnamento costituisce un obbligo tanto per il datore che per l’apprendista (cfr. artt. 11 e 12). Una conseguenza della specialità dell’apprendistato e che non può avere durata superiore ai termini previsti dalla contrattazione collettiva o dalla legge (art. 7): è intrinsecamente inconcepibile un apprendistato a tempo indeterminato.
L’art. 19 prevede quali sono le conseguenze nel caso in cui “al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’art. 2118, c.c.”. La conseguenza e che “l’apprendista e mantenuto in servizio con la qualifica conseguita” e che “il periodo di apprendistato e considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore”.
La disciplina dell’apprendistato implica che il lavoro e l’insegnamento devono essere effettivi. Il “principio di effettività”, che sovrintende alla materia, comporta una pluralità di conseguenze, anche in ordine alla durata del periodo. Non potranno essere considerati, ai fini del completamento del periodo di apprendistato, periodi consistenti di inattività, tali da impedire il completamento del percorso di apprendimento e qualificazione.
Il rispetto di tale principio ha portato la giurisprudenza a ritenere non rilevanti ai fini del computo del periodo di apprendistato assenze prolungate, come quelle per l’espletamento del servizio militare o per malattie di consistente durata (Cass., 12 maggio 2000, n. 6134). Al contrario, si e ritenuto che non comportino prolungamento del periodo di apprendistato le assenze di più breve durata e fisiologiche nel rapporto, come quelle relative alle ferie annuali (Cass., 19 dicembre 2000, n. 15915).
Il discrimine tra sospensioni dell’attività incidenti sul periodo e sospensioni non rilevanti e un confine sul quale incidono fattori diversi, quali la causa della sospensione e la sua durata.
Sospensioni fisiologiche del rapporto, come le ferie annuali, sono in qualche modo preventivamente considerate nel periodo di tempo concordato per l’apprendistato. Sospensioni non preventivate, come una malattia o il servizio militare, non lo sono. Ma anche queste forme di sospensione dovranno essere diversamente valutate a seconda della durata e della ricorrenza. Una malattia prolungata avrà incidenza negativa sull’apprendimento; un breve periodo di malattia nel corso di tre anni di apprendistato, secondo un ritmo statisticamente ordinario di assenze per tale ragione, non lo avrà».
Cassazione civile, sez. lavoro, 28 settembre 2010 n. 20357