L’obbligo di denunciare la detenzione di un’arma all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri, così come previsto dall’art. 38 del TULPS, sussiste a prescindere dalle modalità con cui si è venuti nella disponibilità della stessa, ivi incluso il possesso acquisito jure successionis.
Tale obbligo giuridico è infatti connesso al possesso dell’arma e non già alla sua titolarità formale (Sez. 1, n. 7906 del 12/06/2012, dep. 18/02/2013, Omacini, Rv. 255193).
La norma di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 38 mira ad assicurare la possibilità di controllare tutte le armi esistenti nel territorio italiano da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, attraverso la conoscenza di coloro che le posseggono, anche a prescindere dei luoghi dove le stesse sono detenute. Ne consegue che, ai fini dell’integrazione del reato di detenzione illegale di armi, non hanno rilievo né il titolo, né le modalità attraverso cui si perviene al possesso di un’arma, essendo necessario che il detentore ne faccia comunque denuncia alla competente autorità (cfr. Sez. 1, n. 680 del 30/11/1995, dep. 22/01/1996, Colocucci, Rv. 162575).
Nella fattispecie non è stata conferita alcuna rilevanza alle modalità con cui i ricorrenti avevano acquisito il possesso di un fucile, rilevando esclusivamente il fatto che l’arma era detenuta nell’immobile ereditato dal padre – all’interno di una rastrelliera collocata nel salotto della stessa abitazione – presso cui detti ricorrenti risultavano residenti al momento del fatto.
Art. 38 TULPS
Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.
Sono esenti dall’obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal
Capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.