La Corte di Cassazione ha già affermato, anche a Sezioni unite, il valore fondamentale del principio dell’ascolto del minore, sancito nelle Convenzioni di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, art. 12, riferito ad “ogni procedura giudiziaria o amministrativa” ed in quella di Strasburgo del 1996, art. 6, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e recepito, quindi, nell’art. 155 sexies c.c., introdotto con la L. 8 febbraio 2006, n. 54.
In particolare, è stato rilevato che “l’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte” (Cass. Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238)