Rubare sabbia di mare è reato e costituisce furto aggravato
L’estrazione e l’asportazione di sabbia dal litorale marino, senza titolo legittimante, integra il reato di furto a prescindere dal volume di sabbia asportato, a meno che non si tratti di quantitativi irrilevanti.
Inoltre, secondo il Collegio, «la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell’art. 625 c.p., n. 7, sia della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all’arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini».