Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. n. 23591 del 2010), l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
L’assegnazione è principalmente legata all’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico nella quale è nata e cresciuta ed ove si incentrano interessi e consuetudini del nucleo, e non a valutazioni meramente economiche, pur se riferibili alla tutela patrimoniale della prole, valutazioni che possono interferire, ma non prevalere sull’interesse dei figli a permanere il più possibile ed a maturare nell’habitat domestico loro consueto.
Cassazione civile, sez. I, 1 agosto 2013, n. 18440