Assegno di divorzio non dovuto: l’obbligo di restituzione degli importi percepiti decorre dal momento della sua iniziale attribuzione
Nell’ipotesi di riforma della sentenza attributiva dell’assegno di divorzio, dichiarato successivamente non dovuto, l’obbligo di restituzione degli importi percepiti a tale titolo decorre dalla sua iniziale attribuzione, avente natura costitutiva, e non da quello della sentenza che ha successivamente dichiarato il versamento non dovuto.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso di un ex marito nei confronti della moglie.
Inoltre la S.C. ha precisato che «ove si accerti, anche giudizialmente, la non debenza di una determinata somma, la buona fede di cui colui che l'ha percepita e che sia tenuto alla relativa restituzione incide, se del caso, sulla decorrenza dei frutti e degli interessi maturatisi, ma certamente non giustifica la ritenzione di ciò che gli è stato indebitamente pagato».
È stato altresì rammentato dagli Ermellini che «l’azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione di un provvedimento giudiziale, provvisoriamente esecutivo, successivamente riformato in sede di sua impugnazione, non si inquadra nell’istituto della condictio indebiti (art. 2033 cod. civ.), sia perché si ricollega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente al provvedimento stesso, sia perché il comportamento dell’accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24475 del 2019; Cass. n. 25589 del 2010; Cass. n. 14178 del 2009; Cass. n. 21992 del 2007)». Invero, come puntualizzato, affatto condivisibilmente, da Cass. n. 25589 del 2010, l’art. 2033 cod. civ. «riguarda un pagamento eseguito nell’ambito un rapporto privatistico, pur se erroneamente ritenuto, e non nell’ottemperanza di un atto pubblico autoritativo», da ciò derivandone pure che, «per quanto concerne gli accessori della somma da restituire, non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede dell’accipiens ma l’assenza originaria di causa del pagamento, ossia del corrispondente arricchimento della controparte, con l’ulteriore conseguenza della necessità di porre il solvens nella stessa situazione patrimoniale in cui versava prima di pagare (Cass. 5 agosto 2005 n. 16559, 13 aprile 2007 n. 8829,19 ottobre 2007 n. 21992, 18 giugno 2009 n. 14178)».
Ne consegue, altresì, che gli interessi legali sul quantum da restituire dovranno essere riconosciuti, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1282 cod. civ., dal giorno del pagamento a non da quello della domanda, poiché la caducazione del titolo rende indebito il pagamento fin dall’origine, con la conseguenza che l’obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile fin dal momento della solutio (cfr., ex multis, Cass. n. 24475 del 2019; Cass. n. 25589 del 2010; Cass. n. 14178 del 2009; Cass. n. 21992 del 2007; Cass. n. 6098 del 2006; Cass. n. 18238 del 2003; Cass. n. 8296 del 2001; Cass. n. 3291 del 1999; Cass. n. 11315 del 1998; Cass. n. 11999 del 1993).
Cassazione civile, sez. I, 18 ottobre 2021 , n. 28646