La formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui il medesimo benefici.
Secondo la Suprema Corte, al verificarsi di tale circostanza, «il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso […]».
La Corte ha altresì osservato come la formazione di una famiglia di fatto sia espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, da parte del coniuge, che dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dall’assunzione piena di un rischio e, viceversa, come a fronte di ciò muti la condizione del coniuge obbligato al versamento il quale, a fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio ex coniuge e un altro partner, confida nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
Va infine rilevato come, a differenza del nuovo matrimonio del coniuge divorziato beneficiario dell’assegno, da cui automaticamente deriva la cessazione del relativo diritto, nel caso di una nuova famiglia di fatto sia necessario un preventivo accertamento ed una pronuncia giurisdizionale per far cessare il diritto all’assegno.