L’assegno per il nucleo familiare spetta anche per i figli naturali e riconosciuti purché a carico, anche nella vigenza di matrimonio con altra persona
L’assegno per il nucleo familiare (che ha preso il posto degli assegni familiari) fu istituito e regolato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, “Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti”, convertito, con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153.
L’assegno spetta, ex art. 2 del suddetto decreto, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici e ai pensionati e compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare. Il sesto comma del medesimo articolo specifica che, ai fini di questa normativa, il “nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 38, di età inferiore ai 18 anni”
L’equiparazione ai figli prevista dall’art. 38, cit. riguarda “i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da un precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge” (D.P.R. n. 818 del 1957, art. 38).
Per “figlio naturale riconosciuto”, ai sensi dell’art. 250 c.c., si intende il figlio riconosciuto nei modi previsti dall’art. 254 c.c., (nell’atto di nascita o con apposita dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile, ad un notaio, in un atto pubblico o con un testamento) dal padre o dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente che separatamente.
Il codice civile detta anche la disciplina dell’affidamento del figlio naturale e del suo inserimento nella famiglia legittima (art. 252 c.c.), ma ciò non incide sulla condizione di figlio naturale riconosciuto, che rimane tale anche in assenza di inserimento nella famiglia legittima.
La normativa sull’assegno richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto, non necessariamente l’inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare delineato dal legislatore in questa sede va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori del matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.
(Nel caso di specie è stato pertanto riconosciuto il diritto all’assegno in favore del ricorrente, coniugato con una persona, ma convivente da anni con altra persona, che aveva riconosciuto i tre figli avuti dalla convivente ed aveva provato che gli stessi vivessero a suo carico. Ciò è necessario e sufficiente ai fini del diritto alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare per i figli naturali).
Cassazione civile, sez. lavoro, 18 giugno 2010, n. 14783