Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2015, n. 17020
Assicurazione sanitaria a copertura di interventi chirurgici: rileva l’obiettivo terapeutico perseguito e non la tecnica operatoria.
In materia di interpretazione del contratto, viola i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1369 e 1370 cod. civ., l’interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione sanitaria che pretenda di individuare gli interventi rimborsabili (nella specie, di resezione, incannulazione antiblastica, epatotomia e rimozione di adenomi maligni) sulla base delle tecniche utilizzate e non dell’obiettivo terapeutico perseguito, assumendo la rimborsabilità esclusivamente di interventi di natura chirurgica e non radioterapica.
Nella fattispecie è stato accolto il ricorso di un avvocato che aveva ingaggiato un contenzioso contro la compagnia assicurativa con cui, per il tramite di Cassa Forense, era stata stipulata la polizza per “grandi interventi chirurgici”.
Secondo la Suprema Corte la descrizione degli interventi chirurgici coperti dalla polizza è stata effettuata tenuto conto dell’obiettivo chirurgico, ossia del suo scopo terapeutico e non delle tecniche operatorie utilizzate per la sua realizzazione pertanto devono ritenersi coperti dalla garanzia assicurativa anche quegli interventi terapeutici effettuati con tecniche diverse, complementari o sostitutive rispetto a quella tradizionale con bisturi, consigliate dalla migliore e più aggiornata scienza micro-chirurgica in quanto finalizzate a raggiungere i medesimi risultati della chirurgia tradizionale ancorché con metodiche meno invasive e più mirate sulla sola parte d’organo malata.
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Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2015, n. 17020