La Corte ha affermato che la fattispecie di associazione eversiva di cui all’art. 270 bis cod. pen. è speciale rispetto a quella di associazione sovversiva di cui all’art. 270 dello stesso codice in quanto la natura della violenza che il sodalizio si propone di esercitare assume connotazione terroristica. Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che l’aggravante di terrorismo di cui all’art. 1 della l. n. 15 del 1980 (legge di conversione del Decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625) è incompatibile con il delitto di cui al citato art. 270 bis, in quanto la finalità terroristica è divenuta a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 438 del 2001 elemento costitutivo della fattispecie, ma altresì con quello di cui all’art. 270, atteso che, qualora la violenza caratterizzante l’intento sovversivo del sodalizio assuma connotazione terroristica, il fatto sarebbe inevitabilmente sussumibile nella prima norma incriminatrice menzionata.
Massima tratta da: Massimario della Corte di Cassazione
Cassazione penale, sez. V, 2 aprile 2012, n. 12252