Secondo il Consiglio Di Stato le associazioni specialistiche forensi maggiormente rappresentative devono essere composte da soli avvocati.
Secondo il Supremo Collegio “Il ruolo che l’associazionismo professionale forense svolge, nel mercato delle professioni legali, s’incentra nella circostanza che ciascun’associazione specialistica comprende solo avvocati i quali, a loro volta, dedicano la propria attività in modo prevalente allo specifico settore dell’ordinamento rappresentato dall’associazione stessa. Si tratta, quindi, di un’appartenenza che qualifica l’iscritto all’associazione e, al contempo, l’associazione in sé e nel mercato relativo, tant’è che la «maggior rappresentatività» di ciascuno dei sodalizi professionali è data dal numero degli iscritti”.
Le altre associazioni a composizione mista, che vedono al loro interno, oltre agli avvocati, anche altre categorie professionali, come giuristi d’impresa o magistrati, pur se diffuse territorialmente, non possono essere considerate quali associazioni forensi in senso proprio.
“Non è in discussione né l’arricchimento culturale che la presenza di professionalità diverse o interdisciplinari nella compagine sociale possa arrecare in ciascuna branca giuridica né la collaborazione scientifica multilivello anche nell’organizzazione dell’attività formativa permanente degli avvocati di categoria. Ma questi argomenti attengono appunto alla buona funzionalità delle associazioni, non alla loro struttura o alla platea di soggetti associabili”.
Secondo il Consiglio di Stato nella riunione di più figure professionali in seno alla medesima associazione si avrebbe una “situazione di potenziale ma concreto conflitto di interessi coi doveri d’indipendenza e d’autonomia esigibili dalla figura professionale degli avvocati del libero fòro. Tanto a causa della presenza nelle associazioni, volte per compito di legge essenzialmente a praticare e realizzare le specializzazioni nella professione forense, di talune categorie contigue ma differenti (magistrati), se non ontologicamente estranee a quest’ultima (non giuristi, imprese), cosa, questa, che potrebbe addirittura configurare associazioni anche del tutto prive di avvocati”.
Nella fattispecie è stato ritenuto che la Associazione italiana di Diritto del lavoro e della sicurezza sociale - AIDLASS non possa rivestire la qualità di associazione di avvocati del lavoro ai sensi del regolamento del CNF n. 1/2013 poiché tra i suoi associati vi sono esponenti delle associazioni sindacali e delle parti datoriali - dato, questo, in sé non illecito e, in taluni casi, virtuoso negli enti ove son composti i conflitti sociali e del lavoro -, nel caso in esame tali esponenti, essendo portatori diretti di interessi rispetto ai quali il libero fòro ha un dovere di terzietà. La ragione è evidente e non pare possibile al Collegio che sfugga al CNF: il compito del libero fòro è di affiancare l’una o l’altra parte nell’affermazione dei rispettivi bisogni di tutela (anche stragiudiziale) e di dar loro supporto tecnico-giuridico ai rispettivi convincimenti circa l’interpretazione e la corretta applicazione della legge, in un confronto dialettico avanti la Magistratura, terza per attribuzione istituzionale.
Pertanto, non è possibile predicare l’esistenza di un’associazione forense che tolleri, anzi propugni al proprio interno, pur quando essa coadiuvi il CNF, la commistione istituzionale di tutti questi ruoli, fuori da quegli eccezionali casi ove l’ordinamento, in modo espresso ed a garanzia di supremi o rilevanti interessi, consenta a tali fini la compresenza di portatori di plurime e distinte esperienze e professionalità. Una cosa, quindi, è l’esistenza di note e prestigiose associazioni interprofessionali (le quali propugnano il dibattito culturale giuridico ai massimi livelli scientifici), ben altra cosa è l’associazionismo istituzionale di ciascuna categoria professionale giuridica (che può apparire, agli occhi del profano o del malizioso, partigiana quando non corporativa, ma che serve proprio a tener distinti i ruoli pubblici che ognuna di esse deve realizzare, in libertà ed autonomia).