L’accertamento tecnico preventivo può essere richiesto anche in caso di arbitrato pendente o clausola compromissoria. Incostituzionale l’art. 669-quaterdecies c.p.c.
È stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 669-quaterdecies c.p.c., nella parte in cui impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.
Ed infatti l’art. 669-quaterdecies c.p.c., limitando l’applicazione delle norme della prima sezione in tema di procedimenti cautelari ai soli provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V del medesimo capo III – dedicato ai procedimenti speciali – titolo I del IV libro del codice di rito civile, esclude l’applicazione dell’articolo 669-quinquies c.p.c., che detta i criteri di competenza in materia di provvedimenti cautelari in caso di compromesso o clausola compromissoria, rispetto ai provvedimenti di cui all’art. 696 c.p.c. ovvero rispetto ai provvedimenti di accertamento tecnico e ispezione giudiziale, in quanto detta norma risulta compresa nella sezione quarta dei medesimi libro, capo e titolo del codice.
La Corte ha affermato l’irragionevolezza di detta esclusione nonché la lesione dell’art. 3 della Costituzione evidenziando la comunanza di ratio tra i provvedimenti cautelari di cui agli artt. 669-bis e ss. e quelli di accertamento tecnico ed ispezione preventiva di cui all’art. 696 c.p.c., pure essi aventi natura cautelare in quanto tesi ad “evitare che la durata del processo si risolva in un danno per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni, non potendosi porre in dubbio che l’alterazione dello stato dei luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, possa provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere”.