Il difensore può compiere e ricevere nell’interesse della parte tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, tra i quali vanno annoverati quelli che comportano disposizione del diritto in contesa e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito di quella originaria (art. 84 c.p.c.).
Ne discende che l’attribuzione dei poteri processuali al difensore non deriva dalla volontà della parte che conferisce la procura alle liti ma direttamente dalla legge. Come è stato efficacemente sottolineato in dottrina, la procura alle liti costituisce “non un’attribuzione di poteri, ma semplicemente una scelta ed una designazione”.
Pertanto l’ambito dei poteri del difensore può essere limitato soltanto dalla legge o da un’espressa volontà della parte ma non dalla natura dell’atto con il quale o all’interno del quale è conferita la procura alle liti o dalla collocazione formale della procura stessa.
Corollario a tali premesse è che deve considerarsi ammissibile l’atto di appello incidentale proposto dal difensore munito della procura alle liti rilasciata all’interno dell’atto d’appello notificato alla controparte.
È pacifico infatti che tra i poteri che la legge attribuisce al difensore munito di procura è compreso anche quello di proporre domande riconvenzionali e che tali domande presentano elementi comuni con l’appello incidentale in quanto entrambi contengono richieste di segno contrario a quelle avanzate dall’attore (o da altre parti intervenute o chiamate in giudizio) o dall’appellante principale (ovvero da altri appellanti incidentali), non comportano disposizione del diritto in contesa e non introducono un nuovo oggetto del giudizio (così Cass. n. 4206/1998).