Secondo la suprema Corte a fronte della partecipazione dell’impresa assicuratrice ad un’intesa restrittiva della concorrenza ed al verificarsi di un contestuale aumento del premio assicurativo si deve presumere che l’aumento sia ricollegato totalmente o parzialmente alla partecipazione all’intesa, sebbene tale presunzione possa essere superata dall’assicurazione attraverso la dimostrazione, con qualsiasi mezzo probatorio.
Sulla scorta di tale principio è stata cassata la sentenza della Corte di appello di Napoli la quale aveva addossato sul consumatore nel giudizio instaurato, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, l’onere di fornire la prova che l’intesa anticoncorrenziale sia fosse tradotta in un aumento dei premi.
Cassazione civile, sez. III, 22 settembre 2011, n. 19262