È legittima la scritta pubblicitaria sull’automobile del privato cittadino purché non sia luminosa
L’art. 23, 2° comma del Codice della strada prevede che «È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli».
Nella fattispecie è stato sanzionato per violazione del citato art. 23 C.d.S. (e detta sanzione è stata confermata anche dal prefetto) un proprietario e conducente di un veicolo di una società di pubblicità caratterizzato da una scritta promozionale – non luminosa – relativa ad un megastore.
La decisione della Prefettura è stata ribaltata dai giudici del Tribunale, i quali hanno precisato che il Codice della Strada disciplina «l’apposizione di scritte o insegne rifrangenti, consentite nei soli limiti previsti» mentre «è sempre consentita l’apposizione sui veicoli di scritte o di insegne non luminose».
In sostanza, la previsione normativa contiene due precetti, ossia «il divieto di apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose e la legittimità di quelle rifrangenti, nei limiti previsti dal regolamento».
Di conseguenza, si può ritenere acclarato che il Codice della strada stabilisce a priori «la legittimità dell’apposizione di scritte e insegne non luminose» sui veicoli.