«Non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato».
L’enunciazione del principio di diritto consegue alla necessità di conformare il diritto interno alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, in quanto prodotto dell’interpretazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, integra una fonte sovranazionale ai sensi della norma costituzionale espressa nell’art. 117, comma primo della nostra Carta costituzionale.
In particolare in tema di confisca, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto che tale provvedimento, sebbene abbia natura amministrativa secondo la configurazione di diritto interno, ai sensi dell’art. 7 CEDU si sostanzia quale “pena” in quanto non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma ad impedire la reiterazione dell’inosservanza di prescrizioni.
La confisca presenta caratteristiche ad un tempo preventive e repressive, e quest’ultima è una qualificazione che contraddistingue le sanzioni penali, per cui tale misura è applicabile solo in presenza di un illecito penale previsto dalla legge nel rispetto dei principi generali.
Sul punto deve aggiungersi che la Corte EDU applica il principio di cui all’art. 7 CEDU all’intera materia penale ricomprendendo in questa tutte le infrazioni e sanzioni che, a prescindere dalla denominazione formale utilizzata da ciascun Stato membro, risultano caratterizzate da un contenuto sostanzialmente punitivo e da una dimensione intrinsecamente afflittiva. L’Illecito punitivo amministrativo viene configurato come “un’entità diversa dal reato per grado ma non per sostanza”
Ne consegue che l’art. 7 CEDU esige, per punire e cioè per l’irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale.
Pertanto, in conformità con il disposto di cui all’articolo 7 della CEDU, la Corte ha confermato “l’inapplicabilità di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto – privato di un bene – al di fuori di una responsabilità penale ed altresì di una specifica previsione legislativa e delle relative condizioni”, prescrivendo al conducente del veicolo in stato di ebbrezza – a fronte dell’inapplicabilità della confisca del veicolo di proprietà del concedente nel contratto di leasing se estraneo al reato – l’applicazione all’indagato della del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex art. 186, comma 2, del Codice della Strada.
Cassazione penale, sez. unite, 17 aprile 2012, n. 14484