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    L’automobile non circolante parcheggiata in luogo privato deve essere assicurata

    Redazionedi Redazione8 Novembre 2018Aggiornato il:8 Novembre 2018
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    L’automobile non circolante parcheggiata in luogo privato deve essere assicurata Assicurazione

    Corte di Giustizia UE, 4 settembre 2018, C. 80-17

    Le automobili devono essere sempre assicurate per la responsabilità civile, anche se non circolanti e parcheggiate in luogo privato

    Un veicolo che non sia stato ritirato ufficialmente dalla circolazione e che sia idoneo a circolare deve essere coperto da un’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli anche se il suo proprietario, non avendo più intenzione di guidarlo, ha scelto di lasciarlo stazionato su un terreno privato.
    Gli Stati membri possono prevedere che, qualora la persona soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile per il veicolo coinvolto in un sinistro non abbia adempiuto tale obbligo, l’organismo di indennizzo nazionale possa rivalersi contro tale persona,quand’anche essa non sia civilmente responsabile dell’incidente

    La materia della assicurazione della responsabilità civile autoveicoli è attualmente disciplinata a livello europeo dalla Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11) che ha abrogato le precedenti direttive a seguire specificate (tuttavia applicabili ratione temporis al caso di specie).
    La prima Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU 2005, L 149, pag. 14), relativa all’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli dispone che la responsabilità civile relativa alla circolazione degli autoveicoli che stazionano abitualmente sul territorio degli Stati membri deve essere coperta da assicurazione .
    La seconda Direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 (GU 2005, L 149, pag. 14).
    In particolare la seconda direttiva prevede la creazione di un organismo avente lo scopo di indennizzare i danni alle persone o alle cose causati in particolare da un veicolo per il quale tale obbligo assicurativo non è stato adempiuto (cd. fondo di garanzia).
    Gli Stati membri possono disciplinare i ricorsi tra tale organismo e il responsabile del sinistro e altri assicuratori o organismi di sicurezza sociale tenuti a indennizzare le vittime.

    Nella fattispecie la Corte suprema del Portogallo ha richiesto alla Corte di Giustizia UE se la seconda direttiva osti ad una normativa nazionale che prevede che l’organismo di indennizzo abbia diritto a proporre ricorso contro la persona che era soggetta all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità civile del veicolo che ha causato i danni di cui tale organismo si è fatto carico, ma che non aveva concluso a tale scopo alcun contratto, anche se tale persona non era civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale i danni si sono verificati.

    La Corte di Giustizia ha dichiarato che, secondo la prima direttiva, la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli è obbligatoria qualora il veicolo, pur trovandosi stazionato su un terreno privato per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.
    La Corte considera anzitutto che un veicolo che non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione e che sia idoneo a circolare risponde alla nozione di “veicolo”, ai sensi della prima direttiva, e non smette quindi di essere soggetto all’obbligo di assicurazione enunciato da tale direttiva, per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo ha immobilizzato su un terreno privato.
    Il veicolo oggetto della controversia specifica stazionava abitualmente sul territorio di uno Stato membro (il Portogallo) in cui era tuttora immatricolato. Inoltre, tale veicolo era funzionante. La Corte ne conclude che il veicolo rientrava senz’altro nell’obbligo di assicurazione enunciato nella prima direttiva.
    A tale riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è più che consolidata nel ritenere la sussistenza dell’obbligo di assicurazione, anche se il veicolo depositato in luogo privato non è idoneo a circolare.

    In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che la direttiva 84/5/CEE non osta a una normativa che, come la legge portoghese, prevede che l’organismo di indennizzo (nella specie, il Fundo de Garantia Automóvel) abbia diritto a proporre ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro la persona che, pur essendo soggetta all’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli per il veicolo che ha causato il sinistro, non ha stipulato alcun contratto a tal fine, e ciò quand’anche tale persona non sia civilmente responsabile del sinistro.
    Infatti, anche se il legislatore dell’Unione ha inteso preservare il diritto degli Stati membri di disciplinare i ricorsi presentati dall’organismo di indennizzo (nella fattispecie il Fundo de Garantia Automóvel) segnatamente contro “il o i responsabili del sinistro”, esso non ha armonizzato i diversi aspetti relativi ai ricorsi di tale organismo (in particolare, la determinazione delle altre persone nei confronti delle quali tali ricorsi possono essere presentati), cosicché tali aspetti rientrano nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Ne consegue che una normativa nazionale può prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente non abbia adempiuto l’obbligo ad esso incombente di assicurare tale veicolo, l’organismo di indennizzo possa esercitare un ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro il proprietario, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente.

    Corte di Giustizia UE, 4 settembre 2018, C. 80-17

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