È principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo il quale, nelle autostrade con pedaggio, il rapporto che si instaura fra l’ente proprietario o concessionario e l’utente ha natura contrattuale, cosicché la presenza di un ostacolo sulla carreggiata si configura come un inadempimento contrattuale ed, in particolare, dell’obbligazione strumentale di garantire all’utente della strada la sicurezza della circolazione alle velocità consentite.
Ne deriva che, ai fini del risarcimento dei danni subiti dall’utente a causa dell’ostacolo sulla carreggiata, è la società proprietaria o concessionaria, ai sensi dell’art. 1218 c.c., a dover provare che l’inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile.
Art. 1218 cod. civ.
Responsabilità del debitore.
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione [1256 1] derivante da causa a lui non imputabile.
Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2008, n. 10689