Corte di Giustizia UE, 20 dicembre 2017, C. 102-16
Nel settore dei trasporti su strada i conducenti non possono effettuare a bordo del proprio veicolo il periodo di riposo settimanale regolare al quale hanno diritto. Il periodo di riposo settimanale ridotto può essere invece effettuato a bordo del veicolo solo a determinate condizioni.
Il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, impone ai conducenti di effettuare un periodo di riposo giornaliero regolare della durata di almeno 11 ore (che, a determinate condizioni, può essere ridotto a una durata minima di 9 ore) nonché un periodo di riposo settimanale regolare della durata di 45 ore (che, a determinate condizioni, può essere ridotto a una durata minima di 24 ore). Il regolamento aggiunge che, in trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
il Consiglio di Stato del Belgio (Raad van State) ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire le disposizioni del regolamento. Nello specifico, esso è stato richiesto se si debba ritenere che il regolamento contenga un divieto implicito di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo.
Nell’odierna sentenza, la Corte accerta anzitutto che, ogni volta che il regolamento fa riferimento congiuntamente alle nozioni di «periodo di riposo settimanale regolare» e di «periodo di riposo settimanale ridotto», esso utilizza l’espressione generale «periodo di riposo settimanale». Orbene, per quanto concerne la possibilità di effettuare i periodi di riposo a bordo del veicolo, il regolamento impiega l’espressione generale «periodo di riposo giornaliero» – che ricomprende i periodi di riposo giornalieri regolari e ridotti – e l’espressione specifica «periodo di riposo settimanale ridotto». Secondo la Corte, poiché il legislatore dell’Unione non ha utilizzato l’espressione generale «periodo di riposo settimanale» per ricomprendere i due tipi di periodi di riposo settimanali, ne consegue manifestamente che ha avuto l’intenzione di consentire al conducente di effettuare i periodi di riposo settimanali ridotti a bordo del veicolo e di vietargli invece di fare lo stesso per i periodi di riposo settimanali regolari.
La Corte aggiunge poi che il regolamento persegue l’obiettivo essenziale del miglioramento delle condizioni di lavoro del personale del settore dei trasporti su strada e della sicurezza stradale in generale. Il legislatore ha quindi voluto che i conducenti abbiano la possibilità di effettuare i periodi di riposo settimanali regolari in un luogo che fornisca condizioni di alloggio idonee e adeguate. Orbene, la cabina di un camion non sembra costituire un luogo di riposo idoneo a periodi di riposo più lunghi dei periodi di riposo giornalieri e dei periodi di riposo settimanali ridotti. La Corte constata dunque che, se dovesse considerare che i periodi di riposo settimanali regolari possano essere effettuati a bordo del veicolo, ciò implicherebbe che un conducente possa effettuare la totalità dei propri periodi di riposo nella cabina del veicolo, il che contrasterebbe manifestamente con l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti perseguito dal regolamento.
Infine la Corte rileva che, durante il processo di adozione del regolamento, la Commissione aveva proposto che i conducenti avessero la possibilità di effettuare tutti i periodi di riposo (ossia tanto i periodi di riposo giornalieri ridotti e regolari quanto i periodi di riposo settimanali ridotti e regolari) a bordo del veicolo. Tale proposta è stata tuttavia successivamente modificata affinché in trasferta potesse essere effettuato soltanto un periodo di riposo settimanale ridotto all’interno del veicolo, ad esclusione del periodo di riposo settimanale regolare, e ciò al fine di tutelare il benessere e le condizioni igieniche dei conducenti. Tale modifica dimostra chiaramente, secondo la Corte, l’intenzione del legislatore di escludere la possibilità di effettuare i periodi di riposo settimanali regolari a bordo del veicolo.
La Corte conclude che il regolamento dell’Unione che armonizza la normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada contiene manifestamente un divieto, per i conducenti, di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo di un veicolo.
Corte di Giustizia UE, 20 dicembre 2017, C. 102-16