Cassazione civile, sez. unite, 13 marzo 2012, n. 3936
Dispone il primo comma dell’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002 n. 121 che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
Esemplificando la norma prevede che i dispositivi tipo autovelox per il rilevamento della velocità possono essere installati su autostrade, strade extraurbane principali (ovvero strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore), ma anche, secondo indicazione del prefetto, su strade extraurbane secondarie (ovvero strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine) strade urbane di scorrimento (ovvero strade a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate) o singoli tratti di tali ultime due tipologie di strade, comunque individuati con ordinanza del prefetto e sempre dandone informazione agli automobilisti con apposite segnalazioni.
Prosegue infatti il secondo comma dell’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002 n. 121 “… il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui al precedente periodo”.
Ha quindi precisato la Suprema Corte che il disposto del comma 1 dell’art. 4 d.l. 20 giugno 2002 n. 121, conv., con modificazioni, nella l. 1 agosto 2002 n. 168, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli art. 142 e 148 codice della strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude per principio l’obbligo della contestazione immediata.
(art. 4, comma 4 “Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l’obbligo di contestazione immediata di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”)
Ne consegue che la norma del predetto art. 4 del d.lgs. 121/2002 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 comma 1 bis del Codice della Strada.
In definitiva può ritenersi illegittima l’installazione di autovelox fissi – che quindi non prevedono la presenza degli agenti per la contestazione immediata – sulle strade urbane diverse dalle strade urbane di scorrimento come sopra definite.
L’installazione di dispositivi per il rilevamento della velocità sulle strade urbane è invece sempre legittima laddove sia prevista la presenza degli agenti per la contestazione immediata dell’infrazione, i quali dovranno fermare il veicolo salvo che non sia possibile arrestare lo stesso ricorrendo le ipotesi di cui all’art. 201 comma 1 bis c.d.s.
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Cassazione civile, sez. unite, 13 marzo 2012, n. 3936