Non è necessario un segnale luminoso per avvisare della presenza dell’autovelox
Una donna sanzionata dalla Polizia municipale per eccesso di velocità rilevata con apparecchiatura autovelox aveva ottenuto l’annullamento del verbale dal Giudice di Pace sottolineando che «in loco non era stato apposto alcun dispositivo luminoso di segnalazione, o comunque alcun cartello indicante la tipologia di controllo effettuato».
La sentenza è stata poi riformata dal Tribunale, che ha accolto l’appello dell’Ente Comunale secondo cui era privo di senso il riferimento alla presunta necessità di una segnalazione luminosa dell’autovelox. Lo stesso motivo è stato portato all’attenzione della Cassazione. Anche in questo caso la doglianza della parte ricorrente si risolve nel pretendere – al fine della legittimità della sanzione contestata - l’adempimento di un ’obbligo di informazione della presenza di postazioni di controllo” per il quale non sarebbe stata sufficiente la sola relativa segnaletica (pacificamente esistente), ma una ulteriore e necessaria segnaletica di tipo luminoso.
Il motivo è stato ritenuto del tutto infondato non risultando da alcuna normativa che la segnaletica di avvertimento del controllo debba essere anche luminescente.
Cassazione civile, sez. II, 19 maggio 2021, n. 13630