L’art. 4, secondo comma del D.L. 121/2002 demanda al prefetto l’individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse, ove, tenenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non sia possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
In sintesi la ratio della norma è quella di ammettere il controllo elettronico della velocità solo nei casi in cui risulti difficoltoso fermare il veicolo per tutte le ragioni sopra indicate.
Al di fuori di tali ipotesi deve ritenersi illegittimo il rilevamento elettronico della velocità su strade diverse da quelle individuate con decreto prefettizio cui non segua l’immediata contestazione dell’infrazione al C.d.S.
Diversamente opinando, rileva la Suprema Corte, ovvero ritenendo in ogni caso la legittimità del rilevamento a distanza senza contestazione immediata, diverrebbe del tutto superflua la suddetta classificazione delle strade a tale fine.
Cassazione civile, sez. II, 15 novembre 2011 n. 23882