La condotta reticente tenuta dal lavoratore nel rispondere al questionario relativo alle sue pregresse esperienze lavorative ed aver omesso di dichiarare un precedente licenziamento non è determinante per l’assunzione dello stesso. Poiché tale condotta non ha leso irrimediabilmente la fiducia alla base del rapporto di lavoro, non può dunque costituire giusta causa di licenziamento.
Può essere licenziato il lavoratore che ha omesso di dichiarare al suo attuale datore di lavoro di essere stato in precedenza licenziato per giusta causa?
Secondo la Suprema Corte la sanzione espulsiva – almeno nel caso specifico – è stata ritenuta non proporzionata alla violazione commessa.
Se è pur vero che la condotta omissiva e reticente addebitata al lavoratore in occasione della prima assunzione poteva assumere rilevanza sulla complessiva valutazione dell’azienda circa l’affidabilità che il datore di lavoro deve riporre sui propri dipendenti, tuttavia essa non era tale da ledere irrimediabilmente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro.
Peraltro nel giudizio di merito è stato accertato che “il lavoratore aveva dimostrato, nel corso del rapporto (a termine e a tempo indeterminato), assoluta correttezza e diligenza nello svolgimento dell’attività lavorativa e non aveva mai dato adito a rilievi di sorta, dimostrandosi professionalmente idoneo”.
La Corte territoriale ha dunque verificato la condotta del lavoratore con riferimento ai fatti che avevano determinato il licenziamento, ritenendo che non fossero tali da giustificare il recesso, tenuto anche conto che nel corso del rapporto il lavoratore, addetto al maneggio del denaro, quale esattore, aveva dimostrato di adempiere diligentemente ai doveri fondamentali posti a carico del prestatore di lavoro, onde, la mancanza commessa, valutata in relazione a tale diligente comportamento, non rivestiva il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, anche sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo.
Cassazione civile, sez. lavoro, 30/12/2016, n. 27585