L’istituto giuridico dell’avvalimento – che consente al partecipante ad una gara di fare riferimento alla capacità di terzi al fine di integrare i requisiti di idoneità tecnica, economica e finanziaria – ha portata generale nel diritto comunitario al fine di garantire il principio di libertà di concorrenza consentendo appunto a ciascun soggetto di avvalersi dei requisiti di altri.
Conseguentemente, “la disciplina dell’art. 49 del Codice dei contratti pubblici non pone alcuna limitazione al ricorso all’istituto dell’avvalimento, se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale, di cui agli artt. 38 e 39 (Cons. di Stato, sez. III, 15 novembre 2011 n. 6040), di modo che è possibile comprovare tramite detto istituto anche il fatturato, l’esperienza pregressa e il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, ovvero integrare anche il requisito del possesso di capitale sociale minimo, ritenendo quest’ultimo come requisito di natura economica” (Cons. di Stato, sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5496);
Pur tuttavia non è consentito l’avvalimento se nessuno dei soggetti concorrenti possiede i requisiti preventivamente identificati in relazione all’oggetto e agli importi di gara, essendo questi richiesti come presupposto della capacità del partecipante di formulare un’offerta congrua e valutabile e di fornire, quindi, se aggiudicatario, la migliore prestazione.
La possibilità di ricorrere ad ausiliari presuppone che i requisiti mancanti nell’impresa avvalente siano integralmente e autonomamente posseduti dall’impresa avvalsa. La finalità dell’avvalimento non è, infatti, quella di arricchire la capacità (tecnica o economica) del concorrente ma quella di consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara purché in coerenza con la normativa comunitaria sugli appalti pubblici, volta, nelle specie, a far sì che la massima concorrenza sia anche condizione per la più efficiente e sicura esecuzione degli appalti (Cons. di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5340)
Se l’avvalimento è un mero istituto di soccorso al concorrente in sede di gara nei termini anzidetti, di conseguenza, va escluso chi si avvale di impresa ausiliaria a sua volta priva del requisito richiesto dal bando nella misura sufficiente a integrare il proprio requisito di qualificazione.
TAR Puglia Lecce, sez. III, 8 aprile 2013, n. 794