Il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lg. n. 196/03, prescrive che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti.
In forza di tale principio deve escludersi che sia lecito utilizzare gli spazi condominiali, aperti anche all’accesso di terzi estranei al condominio, per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino.
Fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli adempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un’indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del d.lgs. 196/2003.
Nello stesso senso si era peraltro già espresso il Garante per la protezione dei dati personali nel 2009.
Cassazione civile, sez. II, 4 gennaio 2011, n. 186