La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dagli avvocati ha natura di diritto soggettivo potestativo e, sebbene di natura pubblicistica, deve considerarsi soggetta a prescrizione.
Attualmente l’art. 56 della Legge 247/2012 disciplina espressamente il regime di detta prescrizione per cui l’azione disciplinare va esercitata entro sei anni dal fatto e comunque tra la comunicazione dell’illecito disciplinare e la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina – costituenti entrambi atti interruttivi della prescrizione – non devono trascorrere più di cinque anni. Nel regime normativo previgente il riferimento era invece l’art. 51 del RDL 1578/33.
Precisa la S.C. che “la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perchè al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945 c.c., comma 2, bensì quello dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cod. civ., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento.(Cass 1081/97; Cass 58/99 Cass 26182/06; Cass 16402/07)”