Il contribuente non può agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di abbonamento Rai in quanto illegittimo aiuto di Stato.
Il canone RAI – che costituisce una delle imposte più longeve del nostro ordinamento, essendo stato istituito con R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella l. 4 giugno 1938, n. 880 – va qualificato come imposta destinata alla realizzazione di un aiuto di Stato esistente e, dunque, del tutto legittimo, attesa la decisione della Commissione Europea del 20 aprile 2005 n. E 9/2005.
Il regime degli aiuti esistenti, come emerge dall’art. 88 (ora 108) del Trattato CE, nonché dagli artt. 1 7 e segg. Del Regolamento 22 marzo 1999, n. 659, è tale che gli stessi sono sottoposti ad “esame permanente”, ed il relativo giudizio di incompatibilità è riservato, di regola, alla Commissione, che, qualora ravvisi degli estremi di incompatibilità, ovvero constati che l’aiuto sia attuato in modo abusivo, ne decide la soppressione ovvero la modifica entro un determinato termine.
Per quanto attiene, poi, alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, l’applicazione delle norme comunitarie, e il regime di concorrenza, è consentita nei limiti in cui non sia ostativa all’adempimento della specifica missione loro affidata.
Ne consegue che l’aiuto esistente non può, prima di una valutazione di incompatibilità nei termini sopra precisati, essere considerato illegittimo, con la conseguenza che, per quanto qui interessa, non può configurarsi alcun diritto del contribuente, nell’ipotesi di imposta destinata alla realizzazione di un aiuto, di agire in giudizio per ottenere il rimborso avvero la declaratoria della illegittimità dell’aiuto, che deve ritenersi, finché non ne sia stata rilevata l’incompatibilità da parte della commissione, del tutto legittimo.
Ne consegue che l’aiuto esistente non può, prima di una valutazione di incompatibilità nei termini sopra precisati, essere considerato illegittimo, con la conseguenza che, per quanto qui interessa, non può configurarsi alcun diritto del contribuente, nell’ipotesi di imposta destinata alla realizzazione di un aiuto, di agire in giudizio per ottenere il rimborso avvero la declaratoria della illegittimità dell’aiuto, che deve ritenersi, finché non ne sia stata rilevata l’incompatibilità da parte della commissione, del tutto legittimo.