Se la badante è convivente con l’assistito la prestazione lavorativa nei giorni festivi si presume gratuita
L'attività assistenziale della badante che coabita con la persona assistita ed a beneficio di quest’ultima svolta nelle giornate non lavorative (festive) si presume, salvo prova contraria, connotata da gratuità. Tale presunzione è connessa al regime di coabitazione, con conseguente esclusione del diritto alla retribuzione per lavoro straordinario.
Nella fattispecie è stato confermato quanto stabilito nel giudizio di merito in cui è stato escluso che la badante prestasse lavoro straordinario nei giorni non lavorativi essendo la stessa in regime di coabitazione con l’assistito ed essendo rimasta, anche dopo la sua morte, a vivere nella casa in virtù di un comodato d’uso gratuito concessole dai familiari.
In particolare è stata accertata la volontarietà della scelta della collaboratrice di trascorrere il proprio tempo libero in compagnia della persona assistita e del figlio di questa nei giorni festivi, senza che da ciò potesse desumersi l’effettivo svolgimento di prestazioni lavorative, anche perché in quei giorni era sempre il figlio dell’assistita non convivente ad occuparsi della madre.