L’art. 337-ter del Codice Civile, al primo comma, prevede che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Nel rispetto di tale principio i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli minori che prevedono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo dettati nell’esclusivo e superiore interesse del minore, assicurando sempre il rispetto del principio della bigenitorialità.
Nel perseguimento dell’interesse del minore deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole (di recente Cass. n. 9764-19).
Proprio con la finalità di stabilire una stabile relazione affettiva anche con il padre ben può essere previsto che quest’ultimo tenga presso di sé il figlio anche di notte ed in tenerissima età. Nella fattispecie i giudici di merito avevano accordato la possibilità che il minore, ancorché di soli due anni, pernottasse con il padre almeno una notte a settimana, con varianti per i fine settimana e i periodi feriali. La madre, che ha interposto ricorso per cassazione, si è vista rigettare il ricorso con condanna alle spese processuali.