«Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e ss., L. Fall., non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento non solo quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza della impresa ma anche quanto ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste dall’art. 1, L. Fall., per la fallibilità dell’imprenditore, sicchè le modifiche apportate all’art. 1, L. Fall., ad opera del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e poi del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell’art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso».