«Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell’oggetto (sez. III n. 39109, 28 novembre 2006).
Ciò avviene in ragione della indicazione circa l’appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate effettuata dall’articolo 91 D.Lgs. 42/04, con la conseguenza che l’accertamento dell’interesse culturale deve ritenersi necessario solo per i beni di cui all’articolo 10, comma terzo.
Si è ulteriormente specificato che non è necessaria la preesistenza di un provvedimento dell’autorità amministrativa che qualifichi il bene come culturale, essendo sufficiente un interesse culturale oggettivo, derivante da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall’autorità giudiziaria (sez. III n. 35226, 21 settembre 2007). Tali principi sono stati ribaditi anche recentemente (sez. III n. 28239, 20 luglio 2010)».