Azione revocatoria proposta dal creditore chirografario in ordine alla cessione da parte del debitore di beni ipotecati: il danno deve essere provato e valutato in concreto.
Come rilevato dalla S.C., sez. III, in sentenza n. 16464/2009 l’art. 2901, comma 1, del Codice Civile, “esprimendosi in termini di pregiudizio alle ragioni del creditore, ha voluto rimarcare che questa condizione non allude ad un danno in atto (eventus damni), ma si riferisce anche al pericolo di danno. Ciò perché oggetto della norma è sia la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, sia il mantenimento di una condizione di efficace svolgimento dell’azione esecutiva seguente all’utile esperimento di quella revocatoria”
Tuttavia “la nozione di pregiudizio è astratta e, quindi, il giudizio sulla sua esistenza deve essere svolto dal giudice caso per caso.
Inoltre, sempre in detta sentenza, è stato ritenuto che “il pregiudizio non s’identifica con gli effetti dell’atto che, interferendo in un processo esecutivo, pregiudicano la pur remota eventualità di soddisfacimento di un creditore chirografario, ma deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all’entità della garanzia reale del secondo: in questo senso, già Cass. 18 febbraio 1981 n. 978 …”.
Nella fattispecie giunta all’esame della S.C. già il giudice di merito aveva respinto la domanda di revocatoria facendo corretta applicazione del summenzionato principio ovvero avendo ritenuto che la presunzione ricavabile dall’avvenuta vendita dell’atto era neutralizzata dalla circostanza che sull’immobile venduto vi erano due ipoteche a garanzia di mutui fondiari e che, ove il bene non fosse stato ceduto, la creditrice chirografaria difficilmente avrebbe potuto aggredirlo per ottenere la soddisfazione del credito vantato.
In altri termini, proprio la presenza delle ipoteche rendeva solo ipotetica l’aggressione del bene, lasciando forti dubbi circa l’esistenza del presupposto del danno. Danno peraltro solo ipotizzato e non concretamente provato dalla creditrice che ha agito per la revocatoria.
Cassazione civile sez. III, 15 luglio 2009, n. 16464